SCRUTATORI DI SEGGGIO ELETTORALE

Dettagli della notizia

sono aperte le iscrizioni all'Albo delle Persone idonee al 'Ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale

Data:

03 Ottobre 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI
SEGGIO ELETTORALE
IL SINDACO
Visti gli articoli 1 e 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95 come sostituito dall’art. 9 della legge
30 aprile 1999, n. 120 INVITA GLI ELETTORI disposti ad essere inseriti nell’apposito ALBO
DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO
ELETTORALE a presentare apposita domanda entro il mese di NOVEMBRE del corrente anno.
Gli stampati per detta richiesta sono allegati al presente invito nel sito
www.comunecasale.tv.it e dovranno riportare i seguenti dati:
 i l cognome ed il nome;
 la data ed il luogo di nascita;
 la residenza con l’indicazione della via e del numero civico;
 la professione, arte o mestiere;
 il titolo di studio.
REQUISITI DI IDONEITA’
 essere elettore del Comune;
 essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell’obbligo.
SONO ESCLUSI per legge (art. 38 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ed art. 23 D.P.R. 16 maggio
1960 n. 570):
 i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
 i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
 i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio
presso gli Uffici elettorali comunali;
 i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
SONO ESCLUSI inoltre (art. 9 della legge 30/04/1999, n. 120):
 coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza
giustificato motivo;
 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti
dall’art. 96 del citato Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570, e dall’art. 104, secondo comma, del citato Testo Unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
N.B. :Coloro che sono già iscritti nell’albo non devono rinnovare la domanda.

Ultimo aggiornamento: 03/10/2024, 09:05

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