Ospitalità cittadini extracomunitari – Modulo da consegnare entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità

Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 nr. 286 La comunicazione completa di tutti i dati e documenti da allegare, va inviata al Sindaco del Comune di Casale sul Sile, entro 48 ore dal momento in cui inizia l’ospitalità -

Descrizione

Documenti OBBLIGATORI da allegare a questo modulo:

  • Fotocopia documento del dichiarante
  • Fotocopia documento della persona ospitata (copia permesso di soggiorno o copia del passaporto con pagina dati anagrafici + pagina visto di ingresso)
  • Copia documentazione comprovante la proprietà o titolo di godimento dell’immobile (atto di proprietà o contratto di locazione

La comunicazione completa di tutti i dati e documenti da allegare, va inviata al Sindaco del Comune di Casale sul Sile, entro 48 ore dal momento in cui inizia l’ospitalità, a pena della sanzione prevista - pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro-

Si prega quindi di fare attenzione ad indicare correttamente in alto a destro nello spazio riservato nel modulo la data di inizio ospitalità: entro 48 ore deve essere quindi inviato con pec o raccomandata a.r. - oppure consegnato a mano all'ufficio protocollo- il modulo di dichiarazione.

Formati disponibili

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Licenza di distribuzione

Licenza aperta

Ulteriori informazioni

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro