DICHIARAZIONI RESIDENZA:
– iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune
– iscrizione anagrafica dall’estero
– cambio di abitazione all’interno del comune
– emigrazione all’estero
A partire dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina che introduce il “cambio di residenza in tempo reale” (art. 5 D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35)
La nuova disciplina riguarda:
Iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune
Iscrizione anagrafica dall’estero
Cambio di abitazione all’interno del comune
Emigrazione all’estero
MODALITA’
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche, utilizzando esclusivamente i moduli conformi a quelli pubblicati sul sito Internet del Ministero dell’Interno (Dichiarazione di Residenza – Dichiarazione di trasferimento di Residenza all’estero) con una delle modalità indicate:
- Direttamente allo sportello dei Servizi Demografici del Comune di Casale sul Sile, Piazza agli Alpini n. 5 previo appuntamento da prenotare online tramite il servizio “prenotazione appuntamenti” nella homepage del sito www.comunecasale.tv.it oppure chiamando al numero 0422 784570 (clicca qui per il link diretto al servizio di prenotazione online).
- Per raccomandata A.R., indirizzata a:
Servizio Demografico – Comune di Casale sul Sile – Via Vittorio Veneto , 23
31032 Casale sul Sile (TV).
- Per posta elettronica semplice al seguente indirizzo:
- Per posta elettronica certificata al seguente indirizzo
comune.casalesulsile.tv@pecveneto.it
Alla dichiarazione deve essere allegata copia semplice del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo.
NOTA BENE
L’invio per posta elettronica (semplice o certificata) è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice (si specifica, pertanto, onde evitare equivoci, che in questa quarta ipotesi è sufficiente la firma autografa e non serve la firma digitale).
REQUISITI
La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell’apposito modulo e contrassegnati da un solo asterisco.
Ai sensi di quanto prevede il D.L. 28-3-2014 n. 47 in vigore dal 28 maggio 2014, definitivo dopo la legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80:
«Art. 5. Lotta all’occupazione abusiva di immobili.
Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione.
1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.[…]»
Con l’iscrizione anagrafica, il cittadino deve dichiarare a che titolo occupa l’alloggio o presentare il titolo in originale o copia autenticata ( es: contratto di locazione, comodato o atto di proprietà debitamente registrati).
Nel caso in cui il richiedente la residenza sia persona diversa dal titolare del contratto di locazione/comodato, allora dovrà esibire una dichiarazione di consenso del proprietario (si veda modulo sotto) con allegata la fotocopia di un suo documento di identità.
CAMBIO DI RESIDENZA SULLA PATENTE DI GUIDA
Oltre ai dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo familiare, devono essere dichiarati anche i dati della patente e delle targhe dei veicoli intestati a tutti coloro che si sono trasferiti.
Il Comune provvede ad effettuare la comunicazione della variazione della residenza all’UCO (Ufficio Centrale Operativo) del Ministero dei Trasporti con sede a Roma (per ulteriori informazioni cliccare qui).
TEMPI
A seguito della dichiarazione ricevuta l’ Ufficiale d’Anagrafe registrerà, entro i 2 giorni lavorativi successivi al ricevimento le variazioni conseguenti, con decorrenza dalla data di presentazione/ricevimento delle dichiarazioni stesse.
Entro i 45 giorni successi alla data di presentazione/ricevimento verranno svolti gli accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata. Entro lo stesso termine l’Ufficiale di Anagrafe comunicherà al cittadino l’eventuale esito negativo.
Trascorsi i 45 giorni, se il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera conclusa con esito positivo (silenzio-assenso).
CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE o MENDACI
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
Le discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti devono essere tempestivamente segnalate alle autorità di Pubblica Sicurezza.
NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, come convertito con modificazioni della legge n.35/2012.
Regolamento approvato con D.P.R. N. 223 DEL 1989.
Legge anagrafica n. 1228/1954
MODULISTICA RESIDENZA:
Dichiarazione di residenza (ODT)
Dichiarazione di residenza (PDF)
ISTRUZIONI per Dichiarazione di residenza (PDF)
Dichiarazione di assenso del proprietario (ODT)
Dichiarazione di assenso del proprietario (PDF)
Modulo cambio residenza minore – assenso genitore non convivente (ODT)
Modulo cambio residenza minore – assenso genitore non convivente (PDF)
Dichiarazione di trasferimento residenza all’estero (ODT)
Dichiarazione di trasferimento residenza all’estero (PDF)
Allegato A – per iscrizione anagrafica di Stati NON appartenenti all’Unione Europea (PDF)
Pagina aggiornata il 23/11/2023